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Chiediamo all'Europa di far rispettare il vero affido condiviso in Italia
Marco D.
ha lanciato questa petizione diretta a:
ONU,Corte Europea dei diritti umani di Strasburgo,parlamento europeo, tribunale penale dell'Aja, Amnesty International,UNICEF
Sempre più bambini sono vittime del falso affido condiviso in Italia, che è entrato in vigore l'08 febbraio 2006, i figli vengono derubati dei propri padri, i quali vengono costretti alla povertà, nonostante le continue richieste da parte dei padri separati di poter vedere i propri figli e di avere pari dignità nei modi e tempi di visita dei propri figli,in Italia si continua costantemente a violare i diritti fondamentali dell'uomo, perciò chiediamo a tutti voi in Italia, in Europa e nel mondo di firmare questa petizione e mandarla all'ONU, alla corte europea dei diritti dell'uomo, al tribunale penale dell'Aja per far rispettare i diritti dei figli di vedere anche i propri padri, facendo rispettare questa riforma: La concreta applicazione dell’affido condiviso, rispettando il dettato dal Legislatore, il voto del Parlamento e la volontà popolare, non le resistenze di chi non riesce ad abbandonare il solco dell’affido esclusivo
L'adeguamento della normativa sulla responsabilità civile dei magistrati, nel senso di una diretta e concreta punibilità in caso di negazione di giustizia, con o senza dolo e/o colpa grave
Un concreto ridimensionamento del ruolo e dei poteri dei servizi sociali
La garanzia del Diritto alla difesa, attraverso la videoregistrazione delle audizioni dei componenti delle famiglie prese in carico
Il contraddittorio tra genitori in ogni sede giudiziaria, non consentendo mai l’assunzione di decisioni “inaudita altera parte” in materia di affidamento dei figli
Il riconoscimento dell'incompatibilità tra ruolo di CTU e quello di CTP e la relativa creazione di albi appositi distinti
- Una effettiva turnazione per la nomina dei CTU, venga effettuata all'interno dell'elenco di operatori disponibile in ogni tribunale, e che tale elenco sia facilmente accessibile al pubblico
L'abolizione delle competenze civili dei tribunali minorili
La costituzione di un Tribunale specializzato in materia di Famiglia, con alta formazione dei suoi operatori, per evitare la parcellizzazione fra giudici ordinari, minorili, onorari e tutelari;
La necessità di accordi concepiti in un contesto privo di attriti, pertanto prevedere la legittimità dei patti pre-matrimoniali
La riforma del Gratuito Patrocinio, rendendolo accessibile in base al reddito disponibile dei richiedenti, e non più in base al reddito nominale
La riduzione dei tempi che attualmente intercorrono tra separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio attraverso la riforma della legge L. n. 898/1970 (c.d. legge sul divorzio), per consentire a coloro che vogliano lo scioglimento del vincolo coniugale di potervi accedere direttamente senza l’obbligo della separazione legale
L'immediata, cessazione degli effetti civili del matrimonio già dalla prima udienza, per le separazioni non consensuali.
L'esenzione dal pagamento di tasse come ICI, IMU o quant'altro fosse in essere al momento della separazione e di spese straordinarie condominiali nel caso di immobile libero da vincoli e di proprietà al 100% del genitore non convivente
L'obbligo di vendita salvo diversi accordi fra le parti, nel caso di immobile libero da vincoli e di proprietà al 50% di entrambi i coniugi
L'abolizione delle udienze presidenziali totalmente inutili e stringate cosi come avvengono con una media di durata variabile dai cinque ad un massimo di dieci minuti.
L'invio alla mediazione familiare e l'invito/obbligo a tornare con un accordo già stilato e un programma di permanenza e frequentazione con i figli solo in base alle esigenze lavorative e una relazione degli stessi mediatori al giudice
Che il comportamento ostativo di uno dei coniugi nei confronti dell'altro e venga configurato come una violazione dei diritti del minore e di conseguenza un maltrattamento al minore stesso (PAS, impedimento alle frequentazioni dei figli con l'altro genitore)
L'introduzione nei provvedimenti del mantenimento diretto “per parte” dei figli da subito (come già indicato dalla L.54/2006, eppure mai applicato) salvo diverso accordo tra le parti
In alternativa che l'assegno di mantenimento sia calcolato in base a quanto denaro netto dello stipendio (detratte le spese vive: luce, gas, acqua, affitto di un'immobile) rimane nell'effettiva disponibilità della persona
Riforma del sistema degli Assegni Familiari ad oggi regolati teoricamente in un modo e poi, però, applicati in tutt'altro modo (cioè scorretto) in quanto impropriamente resi aderenti alla distorsione originata dalla “prassi” alterata dei tribunali.
L'introduzione di tempi di visita per i rami genitoriali che normalmente sono esclusi dai provvedimenti , nonni, zii
Adeguate sanzioni per chi fabbrica false accuse e per gli eventuali professionisti che fomentano gli animi e/o che agiscono scorrettamente nel corso delle separazioni/divorzi
Che l'assegno di mantenimento sia versato all'altro coniuge solo per uno (1) anno dalla separazione prorogabile solo per una volta per altri 6 mesi
La riforma del sistema ISEE che vede penalizzati i genitori non affidatari e/o non collocatari.
L'inserimento nei programmi scolastici del concetto di bigenitorialità, come diritto dei minori e dovere degli adulti.
La doppia firma in tutti i documenti relativi ai figli in caso di separazione.
Pena pecuniaria per ogni volta che un genitore neghi il libero accesso ai figli all’altro genitore in maniera ingiustificata (certezza della pena).
In caso di ripetuta negazione da parte di un genitore dell’accesso dei figli verso l’altro genitore reclusione per direttissima (certezza della pena).
Introduzione della doppia residenza dei figli.
L'adeguamento della normativa sulla responsabilità civile dei magistrati, nel senso di una diretta e concreta punibilità in caso di negazione di giustizia, con o senza dolo e/o colpa grave
Un concreto ridimensionamento del ruolo e dei poteri dei servizi sociali
La garanzia del Diritto alla difesa, attraverso la videoregistrazione delle audizioni dei componenti delle famiglie prese in carico
Il contraddittorio tra genitori in ogni sede giudiziaria, non consentendo mai l’assunzione di decisioni “inaudita altera parte” in materia di affidamento dei figli
Il riconoscimento dell'incompatibilità tra ruolo di CTU e quello di CTP e la relativa creazione di albi appositi distinti
- Una effettiva turnazione per la nomina dei CTU, venga effettuata all'interno dell'elenco di operatori disponibile in ogni tribunale, e che tale elenco sia facilmente accessibile al pubblico
L'abolizione delle competenze civili dei tribunali minorili
La costituzione di un Tribunale specializzato in materia di Famiglia, con alta formazione dei suoi operatori, per evitare la parcellizzazione fra giudici ordinari, minorili, onorari e tutelari;
La necessità di accordi concepiti in un contesto privo di attriti, pertanto prevedere la legittimità dei patti pre-matrimoniali
La riforma del Gratuito Patrocinio, rendendolo accessibile in base al reddito disponibile dei richiedenti, e non più in base al reddito nominale
La riduzione dei tempi che attualmente intercorrono tra separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio attraverso la riforma della legge L. n. 898/1970 (c.d. legge sul divorzio), per consentire a coloro che vogliano lo scioglimento del vincolo coniugale di potervi accedere direttamente senza l’obbligo della separazione legale
L'immediata, cessazione degli effetti civili del matrimonio già dalla prima udienza, per le separazioni non consensuali.
L'esenzione dal pagamento di tasse come ICI, IMU o quant'altro fosse in essere al momento della separazione e di spese straordinarie condominiali nel caso di immobile libero da vincoli e di proprietà al 100% del genitore non convivente
L'obbligo di vendita salvo diversi accordi fra le parti, nel caso di immobile libero da vincoli e di proprietà al 50% di entrambi i coniugi
L'abolizione delle udienze presidenziali totalmente inutili e stringate cosi come avvengono con una media di durata variabile dai cinque ad un massimo di dieci minuti.
L'invio alla mediazione familiare e l'invito/obbligo a tornare con un accordo già stilato e un programma di permanenza e frequentazione con i figli solo in base alle esigenze lavorative e una relazione degli stessi mediatori al giudice
Che il comportamento ostativo di uno dei coniugi nei confronti dell'altro e venga configurato come una violazione dei diritti del minore e di conseguenza un maltrattamento al minore stesso (PAS, impedimento alle frequentazioni dei figli con l'altro genitore)
L'introduzione nei provvedimenti del mantenimento diretto “per parte” dei figli da subito (come già indicato dalla L.54/2006, eppure mai applicato) salvo diverso accordo tra le parti
In alternativa che l'assegno di mantenimento sia calcolato in base a quanto denaro netto dello stipendio (detratte le spese vive: luce, gas, acqua, affitto di un'immobile) rimane nell'effettiva disponibilità della persona
Riforma del sistema degli Assegni Familiari ad oggi regolati teoricamente in un modo e poi, però, applicati in tutt'altro modo (cioè scorretto) in quanto impropriamente resi aderenti alla distorsione originata dalla “prassi” alterata dei tribunali.
L'introduzione di tempi di visita per i rami genitoriali che normalmente sono esclusi dai provvedimenti , nonni, zii
Adeguate sanzioni per chi fabbrica false accuse e per gli eventuali professionisti che fomentano gli animi e/o che agiscono scorrettamente nel corso delle separazioni/divorzi
Che l'assegno di mantenimento sia versato all'altro coniuge solo per uno (1) anno dalla separazione prorogabile solo per una volta per altri 6 mesi
La riforma del sistema ISEE che vede penalizzati i genitori non affidatari e/o non collocatari.
L'inserimento nei programmi scolastici del concetto di bigenitorialità, come diritto dei minori e dovere degli adulti.
La doppia firma in tutti i documenti relativi ai figli in caso di separazione.
Pena pecuniaria per ogni volta che un genitore neghi il libero accesso ai figli all’altro genitore in maniera ingiustificata (certezza della pena).
In caso di ripetuta negazione da parte di un genitore dell’accesso dei figli verso l’altro genitore reclusione per direttissima (certezza della pena).
Introduzione della doppia residenza dei figli.
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